Accesso ai documenti amministrativi: il consigliere comunale o provinciale non è tenuto a motivare la sua richiesta e può accedere anche ad informazioni riservate
Consiglio di Stato, sezione V, 17 settembre 2010, n. 6963 – Il diritto di accesso riconosciuto dalla legge ai consiglieri comunali e provinciali (art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato (ossia alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività: con la conseguenza che i consiglieri non sono tenuti a motivare le proprie richieste di accesso e hanno diritto di ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato, ivi comprese quelle di natura riservata (essendo essi vincolati al segreto d’ufficio), purché l’accesso avvenga in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità ragionevolmente stabilite nel regolamento dell’ente) e non si traduca in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri dev’essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso.
[fonte: EIUS]
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