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marzo 12, 2010

Applicazione di misure di prevenzione: procedura in udienza pubblica se l’interessato ne fa richiesta

Corte costituzionale, 12 marzo 2010, n. 93 – Sono incostituzionali gli artt. 4 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e 2-ter della l. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.
[fonte: EIUS]


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