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marzo 19, 2010

Decreto “salva liste”: il testo dell’ordinanza con cui la Corte costituzionale rigetta l’istanza di sospensione avanzata dalla Regione Lazio

Corte costituzionale, 18 marzo 2010, n. 107 – Ad avviso della Corte costituzionale, l’eventuale sospensione dell’efficacia del decreto-legge impugnato non potrebbe rimuovere in via definitiva la condizione di precarietà che caratterizza l’imminente competizione elettorale, in ragione della vigenza di un decreto-legge non ancora convertito ed al momento già oggetto di ulteriore ricorso in via principale dinanzi alla stessa Corte; inoltre, tale condizione – in sé suscettibile di generare gravi incertezze che si potrebbero ripercuotere sull’esercizio di diritti politici fondamentali e sull’esito stesso delle elezioni – permarrebbe con identica gravità, ove fosse accolta la domanda cautelare, giacché ben potrebbe verificarsi che il giudizio costituzionale si concluda definitivamente con una pronuncia di non fondatezza, ovvero di inammissibilità; nel qual caso, la sospensione dell’efficacia del decreto-legge impugnato potrebbe produrre un danno analogo, per qualità ed intensità, ai diritti e agli interessi implicati dallo svolgimento delle elezioni, che deriverebbe, in senso uguale e contrario, dall’applicazione delle disposizioni censurate; né è possibile affermare che sia prevalente il danno derivante dal perdurare dell’efficacia del decreto-legge censurato.
[fonte: EIUS]


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