Esame da avvocato: la prova orale è valida anche senza l’illustrazione delle prove scritte
TAR Lazio, sezione I, 17 settembre 2010, n. 32352 – In materia di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, è legittima la prova orale in cui sia stata omessa la “succinta illustrazione delle prove scritte” prevista dall’art. 17-bis, comma 3, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
[fonte: EIUS]
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