Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere se l’ufficiale giudiziario non attesta la mancanza degli altri soggetti abilitati a ricevere l’atto
Corte di cassazione, sezione II, 11 settembre 2010, n. 19417 – E’ nulla la notificazione effettuata nelle mani del portiere, ove l’ufficiale giudiziario non attesti espressamente il mancato rinvenimento del destinatario e delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c.
[fonte: EIUS]
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