Formulario Procedura Civile e Atti Giudiziari.

Formulario ragionato degli atti giudiziari per l’esame scritto di avvocato:

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Circolazione stradale

Corrispondenza


Un buon avvocato non solo ha studiato, magari laureandosi in tempo ed a pieni voti, ma deve saper mettere in pratica la propria conoscenza al momento d’intraprendere qualsiasi situazione gli si presenti ed aggiornarsi continuamente, sviluppando via via le relative competenze. I livelli sui quali agire riguardano:

    • il procedimento di primo grado, del quale si tratterà in maniera dettagliata alla fine di questo elenco.
    • Impugnazione: significa contestare un provvedimento giuridico. Sapere i passi da compiere aiuterà ad assistere al meglio il proprio cliente, per informazioni consultare il formulario avvocato.
    • Procedimenti speciali: riguardano decreti ingiuntivi di varia natura e ricorsi annessi, nonché tutte le tematiche divorziste, dalle separazioni di tipo giudiziale e consensuale alla fine del matrimonio. In caso di dubbi, si rimanda al formulario procedura civile pdf.
    • Formule per l’arbitrato: è importante sapere se una controversia è risolvibile in modo alternativo. Se la materia trattata contempla la possibilità di rinunciare ad un diritto, questa è un’opzione da considerare: solitamente ciò avviene in modo congiunto e con il patrocinato di gruppi di privati (per “lodo”).
    • Procedimento esecutivo: si tratta delle conseguenze effettive di atti di precetto, pignoramento in tutte le sue forme ed atti esecutivi annessi; per visionare i modelli, andare sul formulario atti giudiziari pdf.
    • Procedure concorsuali: riguardano i fallimenti, sia da parte del soggetto insolvente, sia di chi deve riscuotere un credito.
    • Lettere e contratti: possono riguardare un vasto spettro di argomenti, tra cui missive d’intimazione al recupero dei crediti, inviti a regolarizzazioni di vario genere, immobili in locazione, patrocinato, scritture private (comprese le definizioni testamentarie alternative) ed accordi tra coppie di fatto.
    • Tutte le formule civili sono visionabili nei già citati formulario procedura civile pdf, formulario atti giudiziari pdf e formulario avvocati.

Formulario atti diritto civile.

Essi riguardano procedure di varia natura, le impugnazioni, iter speciali, formule per l’arbitrato, misure esecutive e concorsuali, sfratti, lettere, contratti ed accordi privati, più altre formule in merito a rinunce a mandati o atti giudiziari, questioni condominiali e contravvenzioni, lavoro, ingiunzione fiscale e conciliazione non contenziosa, gratuito patrocinio, etc…Ma il più importante resta il procedimento di primo grado, di cui bisogna avere un’adeguata cognizione nei suoi passaggi salienti:

  • esso parte dall’atto di “citazione”, parte preponderante poiché costituisce una prima introduzione all’eventuale processo: esso consiste nell’invito ad apparire davanti ad un giudice per la tutela di un diritto della cosiddetta “parte attrice”; tale soggetto si chiama “convenuto” ed ha diritto di replica (“contraddittorio”) in merito alla situazione creatasi. Pertanto sono tre i soggetti a conoscenza dell’atto: parte attrice, convenuto e giudice. Affinché questo atto sia valido, oltre a contenere la data e l’invito a costituirsi venti giorni prima (o dieci in caso di accorciamento dei termini), deve essere riportato “l’oggetto processuale”, definibile in base a tre elementi: situazione sostanziale, illecito altrui e tutela del diritto offeso. Inoltre va verificato se la richiesta sia fondata, con dovizia di particolari sul nome del giudice, il foro di riferimento, i nominativi delle parti interessate e di coloro che li assistono con relativa anagrafica. Va inoltre indicato il “petitum”, cioè la richiesta fatta al giudice e definire la propria versione dei fatti ed i diritti violati in tale contesto (“causa petendi”). Il tutto corredato da una parte conclusiva, incentrata sul risultato atteso, ricordando che l’oggetto del processo è “intangibile”, cioè, senza di esso, la causa non avrebbe ragione di esistere e con eventuale indicazione delle prove (quest’ultima fase può essere posticipata). Altri dati da rilasciare riguardano il procuratore, eccezion fatta per quei casi in cui si possa comparire davanti al giudice senza di lui: la loro aggiunta può avvenire anche dopo la notificazione, a condizione che ciò accada prima della costituzione della parte rappresentata.

Esistono situazioni in cui un atto di citazione risulta nullo: identificazione incerta del giudice e delle parti coinvolte, data dell’udienza di comparizione, “petitum” o “causa petendi” mancanti, termine inferiore ai minimi di legge (tra notifica e prima udienza intercorrono 45 giorni per abbreviamento, 90 giorni standard, 150 giorni extra Italia), mancato avvertimento del convenuto possono rientrare in tale casistica.

Se quest’ultimo ignora le comunicazioni scritte, la scadenza può essere prorogata con possibilità di sanare i vizi di forma e completare una documentazione spuria; se ciò non avviene, l’atto viene cancellato insieme all’iscrizione a ruolo con conseguente annullamento del processo.

Se, invece, il convocato si costituisce in giudizio la documentazione può essere completata e corretta per una regolare prosecuzione della causa, pur mettendo in evidenza la mancata consegna della lettera e l’inosservanza delle tempistiche. Quanto al caso contrario (tempi superiori ai minimi), il “convenuto” può richiedere di comparire in una data precedente rispetto a quella fissata dalla parte attrice, a cui dovrà essere garantito un preavviso di almeno cinque giorni liberi.

  • “Ricorso per procedimento sommario di ricognizione”: è indispensabile avvalersi di tale possibilità, con contestuale definizione della data di udienza, mediante notifica entro 30 giorni e, comunque, entro 90 giorni dal deposito della relazione o dal rinnovo dei termini perentori presso il giudice di riferimento (per la “legge Gelli”).
  • “Comparsa di costituzione e risposta”: significa prendere coscienza di quanto sta accadendo e concretizzare il primo atto di difesa; nella modulistica non è obbligatorio esplicitare l’oggetto del processo, in quanto già determinato dalla parte attrice. Potranno venire in aiuto i modelli disponibili: formulario procedura civile pdf, formulario atti giudiziari pdf e formulario avvocati.
  • “Comparsa di risposta e chiamata in causa”: il convenuto accetta di andare avanti con l’iter.
  • “Atto di chiamata in causa di terzo”: accade quando il convenuto chiama in causa una terza persona, con la quale è stato già avviato un contenzioso.
  • “Citazione testimoni nel processo civile”: vengono chiamate a testimoniare delle persone, senza pendenze esistenti con gli interessati, in favore o contro il convenuto, indicando dati e residenza/domicilio; in caso di mancata presentazione, i testimoni possono essere soggetti a diffida.
  • “Nota spese”: questo documento definisce gli onorari (compensi) per gli avvocati, al lotto e al netto delle imposte.
  • “Comparsa conclusionale”: da redigere in stile libero a fine istruttoria, espone le ragioni di quanto richiesto riportando riferimenti alle leggi e considerazioni pratiche. Introduzione, corpo e conclusione devono tenere le fila del discorso in modo efficace e sintetico, mediante la distinzione in paragrafi, grassetti, corsivi, elenchi numerati e puntati. Bisogna rivolgersi abbandonando qualsiasi tono polemico o perentorio, con indicazione di precedenti analoghi in merito, con uno stile interessante e contenuti degni dell’ approvazione del giudice.

Formulario processo civile minorile.

Riguarda tutto ciò che è inerente a forme d’aiuto o limitazione alla potestà genitoriale, con caratteristiche di “giurisdizione volontaria”, rito celere, semplificato e riservato, alla sola presenza degli interessati, del giudice e degli avvocati (per questo viene definito “rito camerale”), parziale possibilità di replica, provvedimenti non definitivi e revocabili, non sottoponibili alla Corte di Cassazione e dati basati su informazioni.

Il tutto si svolge presso il Tribunale Minorile del luogo dove avvengono i fatti: solo il Pubblico Ministero, i genitori o i parenti possono iniziare ad agire, mentre gli enti locali non possono avanzare pretese su un’eventuale richiesta.

Quest’ultima, una volta accettata, fa partire l’istruttoria, con nomina del relatore da parte del Presidente, che cura questa fase e riferisce in Camera di Consiglio: questo implica una natura collegiale delle decisioni prese. Il giudice si baserà su informazioni fornite da fonti quali servizi ausiliari alla famiglia ed organi di polizia, mentre altre devono essere decise di comune accordo. Indispensabile sentire i genitori, affinché sappiano perché sono stati convocati e possano difendersi, anche con un avvocato e prendano visione del fascicolo che li riguarda, con possibilità di un suo rilascio.

Quanto al minore non ci sono regole univoche, a seconda dei casi può essere sentito a partire dai 12, 14 e 16 anni (tendenzialmente dai 12), a meno che ciò sia ritenuto non influente o dannoso: la legittimità di tale testimonianza verrà valutata caso per caso. Provvedimenti temporanei ed urgenti sono adottabili d’ufficio, senza informare i genitori, quando sia accertato che l’incolumità del minore sia compromessa; tali misure saranno attive fino alla decisione finale, che sarà collegiale e presa in sede di Camera di Consiglio, con decreti efficaci a partire da 10 giorni dalla data di decorrenza e qualora cadesse il termine per ricorrere in appello: l’esecuzione del decreto è resa effettiva, di fatto, dal Tribunale dei Minori.

Formulario fallimentare online.

Premettendo che il fallimento può essere dichiarato soltanto se si presenta un ricorso a seguito di una segnalazione d’insolvenza portata a conoscenza delle autorità (con impedimento ad una dichiarazione d’ufficio, al contrario di quanto avveniva in passato), sono presenti due modulistiche, indicate nelle procedure concorsuali, da tenere in considerazione:

  • “l’istanza di fallimento”, che riguarda l’insolvente. All’indicazione dei dati anagrafici bisogna aggiungere a quanto ammonta il debito, presentando tale richiesta entro i termini, con relativi giustificativi della mancata riscossione del credito (libri contabili, fatture, estratti conto, etc…).
  • “Istanza per ammissione al passivo del fallimento”: da parte del creditore esiste la possibilità di presentare la domanda sull’introduzione del credito esigibile alle passività dell’impresa (detta anche “d’insinuazione al passivo dell’azienda”) almeno trenta giorni prima dell’udienza che prende in esame i bilanci; si può fare senza alcun obbligo di indicare l’indirizzo, a condizione che sia trascritto un contatto telefonico o di posta elettronica a cui si risulti reperibili.

News giuridiche.

Per finire, queste informazioni possono essere utili:

    • A partire dal 1 luglio, l’invio telematico dei ricorsi per contenziosi su importi superiori ai 3000,00€, diventerà obbligatorio, perdendo così il suo carattere opzionale: questo comporterà un ulteriore rallentamento delle attività.
    • Cosa ha portato la pace fiscale: in generale, si riscontrano controversie in diminuzione e rientri efficaci per cifre superiori al migliaio di euro, ma con un leggero aumento di liti di primo grado.
    • Processo telematico tributario alle porte: gli avvocati manifestano i propri dubbi al riguardo, per via di un’appesantita burocrazia in fase di deposizione; disaccordi anche sulla gestione, che viene affidata al Ministero dell’Economia.

Per chiarimenti, dubbi e delucidazioni sulle modulistiche, non esitare a consultare i formulari che seguono: formulario procedura civile pdf, formulario atti giudiziari pdf e formulario avvocati.


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Tutti i documenti e gli atti giudiziari presenti nella sezione formulario, pur essendo stati redatti da professionisti di comprovata capacità e professionalità, debbono intendersi a puro titolo esemplificativo.

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