Atto di citazione per contraffazione di assegno

Tribunale Civile di _______

Atto di Citazione

La ___________, in persona del suo legale rappresentante, Sig. ___________, con sede in ___________ ed elettivamente domiciliata in ___________, Via ___________ n. ___, presso lo Studio dell’Avv. ___________ che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all’Avv. ___________, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto, espone quanto segue.

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In data ___________, la ___________ ha emesso in favore della ___________ l’assegno bancario della ___________ n. ___________, per l’importo di € ___________.

Detto titolo, munito dalla clausola di intrasferibilità apposta mediante punzonatura, è stato integralmente compilato (nell’ordine) con il luogo di emissione, con l’importo indicato in cifre ed in lettere, con il nome del prenditore e con il nome del traente, mediante scrittura dattiloscritta.

Quindi, l’assegno in questione, sottoscritto dal legale rappresentante della società ___________, è stato inviato, a mezzo del servizio postale, alla ditta beneficiaria (___________).

In seguito ai controlli contabili operati durante i primi giorni del corrente anno (l’estratto conto mensile di novembre della ___________, infatti, era pervenuto in prossimità delle festività natalizie), la società attrice, con viva sorpresa, riscontrava come, in corrispondenza del menzionato numero di assegno, risultasse operato da parte della banca trattaria un addebito per € ___________!!

Attesa tale macroscopica discordanza, la ___________ contattava immediatamente la propria agenzia bancaria (filiale di ___________ – ___) venendo a conoscenza come, in data ___________, il menzionato titolo di credito fosse stato presentato per l’incasso, da parte della ditta individuale ___________ (corrente in ___________, Via ___________ n. ___), presso lo sportello bancario della ___________, sito in ___________, Via ___________ n. ___, per la cifra da ultimo individuata.

All’esito di tale ulteriore notizia, l’odierna parte attrice, ricevuto riscontro dalla ___________ (effettiva destinataria nonché beneficiaria dell’originario titolo bancario trasmesso) circa la mancata ricezione di quest’ultimo, in data ___________, sporgeva regolare denuncia in merito a quanto accaduto presso la Stazione dei Carabinieri di ___________.

Successivamente, la ___________, in relazione alla richiesta presentata alla filiale della ___________, prendeva visione, dell’assegno trafugato e falsificato, rilevando la contraffazione dell’importo (sia in lettere che in cifre), la contraffazione del nome del prenditore, nonché l’alterazione della dicitura del luogo d’emissione, che risultava essere stata nuovamente trascritta.

In particolare dalla disamina del titolo emergeva (ed emerge) quanto segue.

a) Il luogo d’emissione (___________), l’importo trascritto in cifre ed in lettere ed il nome del “nuovo” prenditore risultano dattiloscritti con un diverso carattere meccanografico rispetto alla dicitura relativa al nome della ditta traente.

b) Tale evidente circostanza appare, vieppiù, rilevabile dal differente tono cromatico delle indicate diciture. Infatti, mentre il nome della società traente presenta una colorazione grigio chiara, tutti gli altri e diversi caratteri trascritti evidenziano un netto colore nero scuro, fortemente impresso, tanto che all’esame in controluce si nota chiaramente come il titolo sia stato ribattuto e la relativa colorazione traspaia sul retro.

c) Attraverso il semplice contatto tattile, si avverte chiaramente la diversa pressione esercitata meccanograficamente sul supporto cartaceo.

d) Inoltre, si notano delle scoloriture nella composizione cromatica del titolo (sbiadimento del colore giallo chiaro), in prossimità del luogo d’emissione ___________, nonché in alcuni punti dell’importo in lettere.

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La concisa narrazione della vicenda inerente la fattispecie giudiziale in esame e, più segnatamente, la misura delle contraffazioni riguardanti il titolo di credito mediante il quale è stato perpetrato l’illecito, riteniamo che denotino, in maniera invero univoca, le precise e specifiche responsabilità del caso, in capo alle due banche interessate, anche con riferimento all’ingente danno patrimoniale cagionato alla società attrice che si è vista addebitata, sul proprio conto corrente bancario di corrispondenza, la stratosferica cifra di € ___________.

Ed infatti, ferme restando le dovute indagini e gli opportuni accertamenti circa gli autori della frode, così come demandati all’Autorità Giudiziaria penale, appare necessario rilevare come nella fattispecie concreta, al di là della indebita riscossione del menzionato importo da parte della ditta individuale ___________, entrambe le banche coinvolte (cioè sia quella negoziatrice, che quella trattaria) debbano essere considerate responsabili, quantomeno per l’incuria e la negligenza manifestata nell’assolvimento dei propri incarichi contrattuali ed istituzionali.

La mera disamina del titolo bancario, invero, evidenzia le chiare contraffazioni riportate dallo stesso, inducendo, pertanto, a ritenere colpevolmente imprudente e negligente sia il pagamento effettuato dalla ___________ al ___________, sia il pagamento effettuato in stanza di compensazione dalla ___________, con conseguente estinzione dell’assegno e con il consequenziale addebito del relativo importo sul conto corrente del traente.

In conseguenza di ciò, quindi, risulta logico e corretto che entrambe gli istituti vengano chiamati, in via solidale, a rispondere dell’operato dei loro preposti e, per l’effetto, dei danni cagionati.

La sussistenza degli elementi di fatto, posti da parte della società attrice, a fondamento della domanda, non possono d’altronde ingenerare alcuno dubbio in ordine alla legittimità della stessa.

Infatti, anche attraverso la semplice disamina delle copie fotostatiche dell’assegno, prima della spedizione e successivamente all’intervenuta presentazione all’incasso, si nota chiaramente il diverso e difforme carattere meccanografico delle singole diciture.

Inoltre, mediante il diretto esame del titolo, attualmente in possesso della banca trattaria, ___________, risulta impossibile non rilevare gli ulteriori connotati specificatamente individuati ai punti b), c), e d) del presente atto.

Ora, l’incontestabile esistenza di tali elementi, nell’ambito delle finalità accertative circa la responsabilità, deve essere raffrontata con la diligenza che può essere pretesa dalla figura del “banchiere”.

Sul punto, riteniamo opportuno non dover operare una vasta dissertazione circa le innumerevoli posizioni assunte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, anche al fine di non tediare il Giudicante, con una serie di deduzioni, in punto di diritto, allo stesso perfettamente conosciute.

Peraltro, ai fini di un’adeguata tutela delle ragioni della parte attrice, appare senz’altro doveroso ribadire come, se non può certo imporsi alle banche di munire i propri operatori di sofisticate apparecchiature per rilevare l’effettiva integrità degli assegni, sia altrettanto lecito e certo che si possa pretendere dagli stessi (operatori bancari) un esame dei titoli atto a rilevare con l’ausilio della vista, del tatto ed alla luce dell’esperienza, le eventuali irregolarità.

Sulla scorta di tali pacifiche premesse, pertanto, le alterazioni che comportino una diversità dei caratteri di compilazione, una modificazione della continuità cromatica ovvero una diminuizione della consistenza del supporto cartaceo, devono considerarsi senza dubbio rilevabili.

Tale tipo di doveroso comportamento, poi, impone che il titolo sia sottoposto ad un’attenta osservazione in “controluce”, nonché attraverso il rilevamento tattile con i polpastrelli delle dita, di quelle che sono le diciture apposte (esami questi che, spesso, vengono effettuati anche sulle semplici banconote), tanto più quando, il prenditore dell’assegno come nella fattispecie concreta, richieda l’accredito sul proprio conto presso la banca negoziatrice di un assegno di rilevante importo (oltre milioni di lire).

L’insieme di questi dati, tutti esistenti nel caso de quo, denotano come un operatore bancario di media diligenza avrebbe dovuto rendersi conto dell’avvenuta contraffazione e/o quantomeno, attesa l’entità della somma, predisporre ogni più opportuna cautela sia con riferimento ai rapporti con la banca trattaria, che in relazione al rapporto con il prenditore-correntista.

Tanto più che le attitudini, all’interno della banca, del cosiddetto “cassiere”, addetto al quotidiano maneggio di assegni, sono superiori a quelle del profano o comunque della gente comune, tenuto, altresì, conto che la contraffazione di assegni non è certamente un evento eccezionale.

In base a tali circostanze e sulla scorta delle relative considerazioni, appare evidente come il comportamento della banca negoziatrice (___________) non sia stato improntato alla benché minima diligenza.

I diversi caratteri della dattilografia apposta, il differente colore (grigio chiaro e nero scuro) delle diciture sul lato anteriore del titolo, la diversa pressione, sempre delle diciture, in rilievo sul retro dell’assegno (rilevabili sia con la vista che con il tatto), lo stato di scoloritura (anche attraverso l’esame in controluce), non lasciano dubbi circa la colposa incuria, negligenza ed imprudenza dell’istituto di credito.

Ed in questo ambito, ci sia consentita una ulteriore riflessione.

L’operatore bancario, allorquando il Sig. ___________ si è presentato allo sportello della filiale ___________ di ___________ avrebbe quantomeno dovuto insospettirsi, vista la mancanza di coincidenza tra il luogo di emissione (___________) ed il luogo di pagamento (___________).

A tal fine sarebbe, pertanto, interessante che la banca negoziatrice fornisca le opportune delucidazioni circa la movimentazione bancaria del proprio correntista (che, si badi bene, appare dal titolo contraffatto prenditore diretto e non giratario, se non, com’è fin troppo evidente, per il solo incasso), indicando al contempo da quanto lo stesso intrattenesse rapporti bancari e con quali garanzie.

Tale circostanza, invero, non deve essere sottovalutata.

Infatti, se si considera l’entità dell’importo e la persona del prenditore, nell’ambito di una corretta valutazione del “parametro” di diligenza da adottare, la mancanza di coincidenza tra luogo d’emissione ed il luogo del pagamento, imponeva particolari cautele.

Ed invero, è della massima evidenza che il falso prenditore non si recherà mai ad incassare le somme portate dal titolo sulla stessa piazza in cui quest’ultimo è stato emesso, stante la probabilità che l’emittente sia conosciuto, ovvero che sia nota la denuncia di sottrazione dell’assegno.

Tutte le considerazioni ora riferite, d’altronde trovano adeguato avallo nell’indirizzo giurisprudenziale, oramai pressoché unanime, che attesta la necessità, in capo all’operatore bancario, della diligenza qualificata dell’homo eiusdem condicionis et professionis (Cfr. in tal senso ___________).

In base a quanto sin qui esposto e dedotto, appare quindi palese come la domanda di rimborso della somma illegittimamente pagata vada rivolta innanzitutto nei confronti della ___________ che risulta essere legittimata passivamente, atteso che proprio quest’ultima ha per prima operato il negligente controllo del titolo, accreditando l’importo sul conto del proprio correntista.

La responsabilità di quest’ultima banca, infatti, nel momento in cui il titolo le viene trasferito per l’incasso soggiace a quei doveri di diligenza e di controllo che spettano, sulla base del rapporto contrattuale, alla banca trattaria in sede di pagamento del titolo.

La girata per l’incasso, com’è ovvio, porta la banca negoziatrice ad operare quale mandataria diretta del proprio correntista (___________) per la riscossione della valuta e, nello stesso tempo, ad agire anche quale sostituta della trattaria per il pagamento.

Quale logica conseguenza, pertanto, la banca negoziatrice nella propria qualità di sostituta, si viene a porre in relazione diretta con il traente (nella fattispecie, la ___________).

In un tale ambito, quindi, la violazione dell’obbligo di diligenza si configura come un vero e proprio inadempimento, con conseguente individuazione del titolo di responsabilità nell’alveo contrattuale (cfr. in senso conforme ___________).

Sotto un diverso, ma non meno rilevante profilo, poi, il comportamento tenuto da parte della ___________ appare vieppiù sindacabile in relazione all’incontestabile circostanza che l’assegno in questione era munito dalla clausola di non trasferibilità apposta sul titolo mediante punzonatura.

Ora, a parte il rilievo che già il fatto di aver adottato tale dicitura, mediante la perforazione del supporto cartaceo anziché attraverso una mera apposizione calligrafica, deve indurre chiunque ad una maggiore cautela (è notorio che la punzonatura degli assegni viene utilizzata, in particolare, per i titoli affidati al servizio postale), l’esistenza di siffatta clausola comporta l’applicazione della norma di cui all’art. 43, II comma R.D. 21 dicembre 1993, n. 1736.

Detta disposizione statuisce che, laddove il banchiere in presenza d’assegno non trasferibile paghi a persona diversa dal prenditore, risponda del relativo pagamento.

Ora, secondo, un’interpretazione esclusivamente letterale si potrebbe ipotizzare una responsabilità oggettiva della banca in tutti casi in cui la stessa paghi a persona diversa dal legittimo prenditore.

Peraltro, siffatta interpretazione è stata giustamente mitigata dalla giurisprudenza che ha, comunque, agganciato la disposizione, da ultimo richiamata, all’art. 1992, II comma cod. civ.

In virtù di tale più corretta ed equa esegesi, la banca negoziatrice soggiace al titolo di responsabilità laddove effettui il pagamento con dolo o colpa grave, trascurando l’attento esame del titolo che, proprio, in virtù della richiamata clausola, impone, a maggior ragione, l’adozione di tutte le dovute cautele.

Sotto questo profilo, essendo evidente come il titolo delle responsabilità riposi sulla norma di legge e non sul rapporto contrattuale con la trattaria o con il traente, appare corretto ricondurre il comportamento colposo nell’ambito della responsabilità aquiliana (cfr. ___________).

* * * * *

Parallelamente alla responsabilità della banca negoziatrice, nonché all’indissolubile punto nodale della fattispecie giudiziale in questione (e cioè la diligenza che è lecito esigere dall’operatore bancario), va affrontata la questione inerente la responsabilità nei confronti della traente società attrice da parte della banca trattaria, ___________, tenuta sempre al dovere di diligenza in sede di pagamento in stanza di compensazione, nonché nei rapporti interni tra banche.

Anche in questo caso, la legittimazione passiva dell’istituto bancario che intrattiene direttamente i rapporti con il traente sulla base della convenzione di “cheque” conduce l’interprete a richiamare, tutte le considerazioni dedotte, in punto di diritto che devono essere vieppiù applicate, stante la delegatio solvendi esistente.

Da quanto ora ulteriormente precisato emerge come, a prescindere dall’eventuale diverso grado di responsabilità che le due banche possano assumere in considerazione dei loro rapporti commerciali interni, i controlli sulla regolarità del titolo dovevano essere effettuati da entrambe, con conseguente solidale responsabilità nei confronti del traente per aver agito con negligenza (cfr. ___________).

Infine, occorre osservare come la responsabilità solidale delle due banche non escluda l’obbligo da parte del soggetto in favore del quale è stato eseguito il pagamento, di ripetere la somma illegittimamente percepita.

Il Sig. ___________, titolare dell’omonima ditta individuale, al di là di ogni indagine in ordine alle contraffazioni del titolo, risulta, infatti, aver illecitamente incassato l’importo portato dall’assegno e, quindi, come tale dovrà senza alcun dubbio restituirlo.

Acclarato, pertanto, l’indebito oggettivo da parte di quest’ultimo soggetto, anch’esso dovrà essere solidalmente condannato alla rifusione della somma.

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Quanto sopra ritenuto e considerato, risulta, evidente come sia interesse della ___________ accertare la responsabilità della ___________ e della ___________, in relazione ai fatti di causa e, conseguentemente, sentir condannare le due precitate banche in solido tra loro, nonché con il Sig. ___________, al pagamento della somma di € ___________, così come illegittimamente addebitata, oltre gli interessi moratori nella misura del tasso convenzionale applicato sullo scoperto di fido di conto corrente, dalla data dell’evento sino all’effettivo soddisfo.

Quanto sopra considerato, la ___________ come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, con riserva di ogni ulteriore deduzione

Cita

la ___________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ___________, Via ___________n. ___, la ___________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ___________, Via ___________ n. ___, il Sig. ___________, titolare della omonima ditta individuale, domiciliato per la carica in ___________, Via ___________ n. ___, a comparire innanzi al Tribunale Civile di ___________, nella sua nota sede di Via ___________ n. ___, all’udienza che si terrà il giorno ___________, ore di rito, Sezione e Giudice Unico designando, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di tale udienza nei modi, nei termini e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che in caso contrario, incorreranno nelle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e con avvertenza che si procederà in loro legale contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertate le contraffazioni e le alterazioni sull’assegno bancario, non trasferibile, n. ___________, della ___________ non trasferibile, dichiarare la solidale responsabilità della ___________, della ___________ e del Sig. ___________ e, per l’effetto, condannare, sempre in solido, gli stessi, alla restituzione della somma di € ___________, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria così come richiesti in atti, dalla data dell’addebito fino all’effettivo soddisfo.

In via istruttoria si offrono in produzione:

1) copia fotostatica dell’assegno prima della spedizione postale;

2) copia fotostatica dell’assegno successivamente alla presentazione all’incasso;

3) copia dell’esposto di denuncia presentato il ___________ avanti il Comando della Stazione dei Carabinieri di ___________;

4) copia fotostatica dell’estratto conto ___________ relativo al mese di novembre ___;

In via istruttoria e con ogni più ampia riserva, si richiede al Sig. Giudice disporsi l’acquisizione dell’originale del titolo contraffatto, anche con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e quindi, all’esito, disporre, se del caso, eventuale consulenza tecnica d’ufficio.

Inoltre, si chiede disporsi l’esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla movimentazione bancaria del c/c di corrispondenza intrattenuta dal Sig. ___________c/o la ___________.

Con vittoria della spese di lite e salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto.

_________ lì, _________

Avv. ___________

Avv. ___________

Procura Speciale

La ___________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. ___________, delega a rappresentarla e difenderla, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente atto ed in ogni fase e grado del relativo giudizio, l’Avv. ___________ e l’Avv. ___________conferendogli ogni potere e facoltà di legge ivi compresa quella di transigere, chiamare in causa, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, nonché quella di farsi sostituire.

Eleggendo domicilio in ___________, Via ___________ n. ___ presso lo studio dell’Avv. ___________.

___________

per autentica Avv. ___________

per autentica Avv. ___________

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