Comparsa Conclusionale in materia di Appalto
Tribunale Civile di ________
Sezione _____Dott.ssa ______
Comparsa Conclusionale
Per
il Sig. __________
(Avv. __________ )
– attore
Contro
il Sig. __________
(Avv. __________ )
– convenuto
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Con atto di citazione del _______, il Sig. _______ ha convenuto in giudizio il Sig. _________ al fine di ottenere il pagamento della somma di € ___________, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento dei danni, quale corrispettivo pattuito fra le parti per i lavori di ristrutturazione che il Sig. ____________ aveva effettuato nell’appartamento del Sig. __________, sito in ______, Via _______ n. ___.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio venivano articolati i mezzi istruttori ed espletate le prove richieste, venivano precisate le conclusioni all’udienza del ______ .
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Alla luce delle risultanze di causa ed al fine di rappresentare al Giudicante l’esatto svolgimento delle vicende che hanno caratterizzato il rapporto di committenza tra il Sig. _________ e l’odierno convenuto riteniamo opportuno, sia pur brevemente, riassumere le vicende costitutive del rapporto anche in ragione delle prove testimoniali acquisite agli atti e delle risultanze peritali.
1. Sebbene non esista un contratto di appalto tra le parti, risulta essere pacifico che il Sig. ________ ha commissionato al Sig. _________ l’esecuzione, dapprima di taluni lavori all’interno dell’appartamento di Via ___________ , e in corso d’opera, lo stesso committente, ha ritenuto di dover far eseguire quegli ulteriori lavori che via via si andavano rendendo necessari quale completamento della ristrutturazione dell’appartamento.
Tale ricostruzione dei fatti risulta essere desumibile sia dalle testimonianze rese dai testi, che dall’interrogatorio formale delle parti oltre che dalle risultanze peritali acquisite agli atti.
L‘aver fatto proseguire, da parte del committente, l’esecuzione di ulteriori opere rispetto a quanto originariamente era stato pattuito dimostra chiaramente che il Sig. ________ era soddisfatto dell’andamento dei lavori stessi che, peraltro, così come risulta dalla stessa C.T.U., venivano eseguiti da parte del Sig. ________ a “regola d’arte” anche quando sono state eseguite quelle opere, che lo stesso consulente tecnico d’ufficio individua come realizzate senza un progetto di riferimento che avrebbe determinato una più semplice realizzazione delle stesse.
2. L’interruzione dei lavori, verificatasi per l’esclusiva volontà del committente, sembra essere, anche alla luce di quanto sopra richiamato, più diretta a non volere provvedere al pagamento di quanto dovuto e richiesto dal Sig. __________ , in ragione dell’esecuzione delle ulteriori opere aggiuntive rispetto a quanto originariamente pattuito, piuttosto che la conseguenza di un mancato soddisfacimento, derivante da una erronea realizzazione degli stessi, che mai è stato sollevato in corso d’opera.
Sicché la ricostruzione dei fatti risulta essere del tutto diversa da quanto rappresentato da controparte atteso che, anche in questo caso, le risultanze processuali inducono a ritenere che il committente si sia sottratto agli obblighi assunti con l’appaltatore quando si è, forse, reso conto che il costo delle opere aggiuntive superava abbondantemente quanto da lui immaginato.
In altri termini il Sig. __________ ha ritenuto di potersi sottrarre agli obblighi contrattuali assunti adducendo, peraltro, fatti e circostanze del tutto inconferenti pur di sottrarsi all’adempimento contrattuale costituito dal pagamento del prezzo che ovviamente era aumentato in corso d’opera proprio in ragione dell’esigenze e della volontà dello stesso committente e delle indicazioni di quest’ultimo che non ha esitato a fare effettuare molteplici modifiche in corso d’opera.
La responsabilità di aver provocato l’interruzione dei lavori, evitando al contempo di corrispondere il giusto corrispettivo, non può che ricadere in capo al committente, atteso che sia dalle risultanze processuali, che dall’elaborato peritale risulta essere stata provata l’esatta esecuzione dei lavori originariamente appaltati e successivamente ampliati per, ripetiamo, l’esclusiva volontà del committente.
3. In ordine all’importo dei lavori pattuiti è da sottolineare che sebbene non sia stato stipulato alcun contratto di appalto tra le parti, l’esecuzione dei lavori era stata pattuita verbalmente, così come peraltro si era già verificato in occasione di un precedente lavoro effettuato dal Sig. ________ per conto del Sig. _______ , nello studio di quest’ultimo.
Tale circostanza risulta peraltro essere stata confermata anche in sede di interrogatorio formale da parte del committente.
Inoltre dal medesimo interrogatorio è emerso chiaramente che il Sig. _________ ha commissionato in un primo momento i lavori di rifacimento parziali dell’appartamento ed in un secondo momento ha ritenuto evidentemente, anche in ragione della validità dei lavori effettuati di doverne commissionare degli ulteriori che avrebbero portato all’intero rifacimento dell’appartamento di Via ______________ .
Sicché risulta che, l’aver commissionato l’esecuzione di ulteriori lavori oltre a quelli pattuiti, costituisce di fatto la prova più evidente non solo dell’esistenza del rapporto ma anche del soddisfacimento del committente per l’esecuzione delle opere effettuate.
4. In ordine alla mancata corresponsione di quanto originariamente pattuito occorre rilevare che nel momento in cui il committente ha deciso, del tutto inopinatamente, l’interruzione dei lavori, lo stesso abbia inteso, in tal modo sottrarsi ai propri obblighi contrattuali in ragione del fatto che il ________ avendo effettuato ulteriori lavori rispetto a quelli originariamente richiesti, aveva maturato un maggior compenso rispetto a quanto originariamente pattuito ed il committente abbia improvvisamente e pretestuosamente addotto un cattivo svolgimento di tali lavori per interrompere l’esecuzione degli stessi.
Dall’interrogatorio formale del convenuto risulta infatti che questi aveva commissionato inizialmente solo una parte dei lavori e, fermo restando che controparte ha ritenuto di dover quantificare tali lavori in € _________ , risulta essere pacifico, anche in ragione delle risultanze peritali, che gli importi commissionati sia iniziali che successivi superino di gran lunga quando evidenziato da controparte nel medesimo interrogatorio.
Sempre dall’esame dei verbali di causa emerge chiaramente che il Sig. ________ abbia confermato che i lavori realizzati dal _________ siano stati peraltro realizzati più volte in ragione delle mutevoli decisioni del committente che hanno comportato un maggior aggravio di spese che deve essere sin d’ora evidenziato attesa anche la valutazione dei costi operata dal C.T.U..
Infine sempre dall’esame dei verbali di causa emerge la circostanza che il Sig. _________ abbia commissionato i lavori, di cui è causa, al ________ in ragione del fatto che quest’ultimo aveva ben eseguito dei precedenti lavori nello studio dentistico del committente.
Tale circostanza risulta essenziale per comprendere anche l’atteggiamento del Sig. ________ che non si fece versare alcunché da parte del committente in ragione proprio della precedente circostanza ed in ragione del fatto che i lavori originariamente commissionati erano di un entità e di un valore tale che ben si sarebbe potuto sostenere l’anticipo delle spese senza averne alcun pregiudizio.
Solo in seguito ed in considerazione dell’ampliamento dei lavori stessi il Sig. _________ si è reso conto di non poter sostenere ulteriori spese senza che fosse pagato dal committente ed è proprio in questo ulteriore passaggio che si possono individuare le ragioni del _________ ed il comportamento del committente.
D’altra parte risulta essere pacifico che il Sig. _________ abbia deciso di interrompere l’esecuzione dei lavori improvvisamente, sul presupposto della inadeguatezza dei lavori che il _________ stava svolgendo.
Così come risulta essere altrettanto pacifico che il Sig. _________ abbia originariamente commissionato una serie di lavori e successivamente abbia commissionato il rifacimento completo dell’appartamento.
Orbene delle due, l’una !!
O il _________ non era soddisfatto dell’esecuzione dei lavori e allora non avrebbe dovuto farne eseguire degli altri od il committente era ampiamente soddisfatto di quanto era stato realizzato dal _________ tanto che estese l’incarico al completamento di tutto l’appartamento.
In entrambi i casi non v’è chi non veda l’assoluta discrasia di tali rilievi alla luce delle risultanze di causa.
In realtà il Sig. _________ era completamento soddisfatto dell’esecuzione dei lavori originari al punto che ha ritenuto di dover commissionare l’ultimazione degli stessi e solo nel momento in cui si è reso conto che tale completamento comportava l’esborso di una maggior somma rispetto a quella originariamente preventivata ha ritenuto, di dover contestare l’esecuzione dei lavori stessi.
Sicché non si capisce come oggi si possano contestare proprio quei lavori originariamente commissionati, sul presupposto che non siano stati debitamente eseguiti, ed al contempo commissionarne degli altri in corso d’opera senza accorgersi che i primi erano stati effettuati erroneamente.
5. Ci sia consentito rappresentare al Giudicante la scarsa, per non dire inesistente valenza, delle prove di controparte con specifico riferimento ai presunti versamenti, in contanti, effettuati dal _________ al _________ .
Non solo dette risultanze probatorie trovano il limite negli artt. 2721 e 2726 c.c. ma nella stessa deposizione resa, in particolare dalla Sig.ra _________ , laddove la stessa parla di un presunto versamento, nelle mani dell’attore, di denaro in contanti, del quale peraltro non sa indicare con esattezza l’ammontare ma, stranamente, dichiara che trattavasi di una consistente somma.!
La stessa dinamica del presunto versamento, riportata dalla teste, appare quanto meno sospetta se si considera che lo stesso sarebbe stato effettuato dal _________ addirittura sulla soglia di casa, mentre in altra occasione la teste dichiara di essere stata alle spalle del _________ , ma di aver visto la consegna della somma e di aver rilevato che la stessa fosse di una certa consistenza.
Basta ipotizzare la scena, per rendersi conto dell’impossibilità che avrebbe avuto la teste, stando alle spalle del _________ di avere cognizione delle somme che il _________ avrebbe presumibilmente versato a quest’ultimo.
6. In ordine alle risultanze peritali appare opportuno evidenziare che le stesse risultano confermare, sia pure con qualche oggettiva limitazione, quanto sostenuto dall’attore nel proprio atto introduttivo.
Il CTU ha evidenziato nel primo elaborato peritale i lavori effettuati dal _________ suddividendoli in quattro categorie, 1) opere realizzate a regola d’arte; 2) opere realizzate a regola d’arte ma non ultimate; 3) opere realizzate a regola d’arte ma senza un progetto di riferimento; 4) opere realizzate a regola d’arte o con materiali non idonei.
Dall’esame obiettivo di tale ripartizione discende che i lavori eseguiti dal _________ risultano per la maggior parte essere effettuati a regola d’arte.
Difatti se si considera che il CTU ha ritenuto bene eseguite le opere inserite al capo primo della propria perizia, e che ha ritenuto comunque ben eseguite le opere sempre a regola d’arte, ma non ultimate, in ragione come è noto della interruzione dei lavori, ed infine che ha rilevato le ulteriori opere, sempre eseguite a regola d’arte, ma senza un progetto di riferimento, che come è noto deriva dalla commissione in più tempi e fasi dell’esecuzione dei lavori stessi, appare evidente che il _________ abbia eseguito con competenza ed perizia quanto adesso commissionato.
Se si considera poi che l’elencazione delle opere effettuate in tali tre categorie risultano essere complessivamente la maggior parte delle opere che vengono evidenziate nell’atto di citazione appare evidente che il _________ abbia, sia pure con quelle oggettive difficoltà, che si verificano nel momento in cui si appalta all’inizio un piccolo lavoro e successivamente si estende la commissione, complessivamente e ben eseguito i lavori commissionatigli.
Ciò posto, il CTU evidenzia, come già ricordato, una serie di opere eseguite senza il rispetto delle regole dell’arte, individuando in tale categoria una serie di difetti che lo stesso ha potuto rilevare ha seguito del sopralluogo effettuato.
Tuttavia da una attenta analisi del contenuto delle opere indicate in tale ultima categoria emerge chiaramente che molti dei difetti riscontrati avrebbero trovato la loro definizione nel momento in cui si fosse data la possibilità al _________ di completare il lavoro.
Giova infatti evidenziare che nel momento in cui le opere fossero state ultimate le stesse sarebbero state oggetto di valutazione da parte del committente attraverso il collaudo delle stesse, sicché appare evidente che proprio in tale ultima sede si sarebbero potuti annullare anche quei difetti riscontrati dal CTU e che allora non è stato possibile poter effettuare in ragione proprio della mancata ultimazione dei lavori per l’improvvisa decisione del Sig. _________ .
Infine, pur condividendo in linea di massima le risultanze alle quali è pervenuto il Consulente Tecnico d’Ufficio non possiamo non evidenziare che lo stesso non ha tenuto in debito conto, che buona parte dei lavori, che sono stati effettuati dal _________ , sia per quelli individuati nella prima seconda e terza categoria richiamata dal CTU che per quelli inseriti nella quarta, sono stati realizzati molteplici volte in ragione della volontà del committente.
Peraltro tale circostanza appare tanto più evidente se si mette in relazione la deposizione del Sig. _________ con le risultanze peritale laddove il Sig. _________ conferma di avere dato mandato in corso d’opera ad ulteriori lavori e laddove il CTU ha evidenziato la realizzazione dei lavori a regola d’arte ma senza il progetto di riferimento.
Alla luce di quanto sopra si confida pertanto nell’accoglimento delle proprie conclusioni così come evidenziate nell’atto introduttivo del presente giudizio.
_________ lì, _________
Avv. _____________