Richiesta di revisione ex art. 630 e seg. C.p.p.

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Corte di Appello di_______

Richiesta di revisione ex art. 630 e seg. C.p.p.

Il sottoscritto, _________ nato a _________ il _________ attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di _________, propone richiesta di revisione ex art 630 c. 1 lett. c, c.p.p.relativamente al procedimento n. _________ a Not. Reato avverso la sentenza della Corte di Assise di _________ emessa il _________ confermata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di _________  del _________ già divenuta irrevocabile il _________ con la quale veniva inflitta la pena dell’ergastolo, per i motivi che qui di seguito si espongono e dai quali si dimostra che il sottoscritto deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 c.p.p.

MOTIVI

Nonostante che appaia chiaro, dalle risultanze processuali, che il sottoscritto, è estraneo al delitto perpetrato ai danni di _________, sia per le dichiarazioni contrastanti dei rei, peraltro in netto contrasto con gli esiti delle perizie dei consulenti che per le modalità del fatto addebitato e che nessuna Corte ha mai voluto accertare, si chiede a questa Ecc.ma Corte di far luce e giustizia sui fatti di causa sulle indicazioni specifiche e sulle prove che, qui di seguito illustrate, potranno giustificare a pieno questa richiesta di revisione.

Uno dei punti fondamentali di questo processo e dal quale può inevitabilmente desumersila estraneità del sottoscritto al delitto, è l’individuazione dell’esatta ora della morte della vittima che sarebbe avvenuta in un’ora in cui il sottoscritto era già da tempo presso il suo posto di lavoro.

 Sul punto è lecito e sacrosanto fare chiarezza e colmare tutte quelle contraddizioni chesono state il fulcro di questo processo che non si può dire annoverato nell’ambito di quella giustizia, che ha il compito di accertare con la massima rigorosità se gli elementi probatori raccolti possano avere la dignità di essere assurti a prova che certifichi la responsabilità indiscutibile di un soggetto soprattutto quando quelle prove servono per condannare alla pena del carcere a vita.

Solo quando si è espletato con estrema rigorosità ogni mezzo possibile ed immaginabile messo a disposizione della legge nella valutazione delle prove e degli indizi si può dire che si è fatta giustizia altrimenti non ci si arrende nella ricerca della verità con tutti i mezzi messi a disposizione dal legislatore il quale, ha ritenuto che in caso di sentenza passata in giudicato, è possibile riaprire il processo, quando oltre a fatti nuovi sopravvenuti, ci possa essere una conclusione peritale diversa tale da cambiare le sorti di un processo.

A questa conclusione perviene finanche la Corte di Cassazione stabilendo per mezzo di varie massime che, ai fini del giudizio di revisione, allorché la precedente sentenza irrevocabile abbia adottato conclusioni in fatto senza il supporto di mezzi tecnici, un accertamento peritale, che esamini le medesime emergenze e conduca a conclusioni diverse, costituisce “prova nuova in quanto frutto di metodologia e di tecnica non precedentemente utilizzate; né in tal caso è necessario che l’elaborato impieghi tecnologie scientifiche innovative, atteso che tale estremo si impone quando la novità concerna una consulenza tecnica diretta a superarne un’altra e non anche nel caso in cui tale esperimento sia in precedenza mancato. (cfr. Cass. Penale sez. V 27 maggio 1999 n. 2555, foro It. 1999,II,482).

Ed ancora in tema di revisione, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti ai periti ed al giudice, può costituire “prova nuova” ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p., quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici applicati, può in effetti condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi (in tal senso Cass. Penale Sez. Un., 6 ottobre 1998).

Quindi, ritenendo anche la Cassazione che l’espletamento di accertamenti tecnico peritali siano di particolare rilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato coinvolto in processi determinati ed influenzati soltanto da questi tipi di accertamenti, si chiede a questa Ecc.ma  Corte di ammettere la revisione del processo tenendo conto che secondo le risultanze processuali, emerse proprio dalle dichiarazioni degli stessi imputati, ed in netto contrasto con la perizia medico legale del Dott. _________, medico legale perito del Tribunale Penale di _________, risulta con dati tecnico-scientifici che la morte della vittima deve essere collocata in orario incompatibile con la presenza sul posto del sottoscritto il quale già da alcune ore si trovava presso il suo posto di lavoro.

A tal proposito, la perizia che si allega a codesta richiesta di revisione, esplicitamente dimostra come il lavoro del consulente di parte del Pubblico Ministero, sia stato superficiale ed inconsistente tanto da dover richiedere l’ammissione di una perizia di ufficio in sede dibattimentale che la Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello hanno ingiustificatamente ed inspiegabilmente sempre rifiutato.

L’aspetto sconcertante è che, il perito di parte del Pubblico Ministero, non ha adottato alcun metodo tecnico-scientifico per pervenire alle sue conclusioni, ha solo fatto una valutazione soggettiva, senza alcun effettivo riscontro.

Il medico legale Dott. _________, ha evidenziato l’assoluta inesistenza da parte del medico Dott. _________, di metodologie tecnico-scientifiche per valutare l’esatta ora della morte della vittima.

Nello specifico, non è stata utilizzata la metodica della perdita di eccitabilità muscolare, non sono stati usati strumenti per rilevare l’esatta temperatura corporea, non sono stati eseguiti esami tecnico-scientifici su organi importanti dai quali si poteva desumere l’esatta ora della morte che, secondo metodologie usuali e incontrovertibili messe in atto dalla Dott.ssa _________, è da collocarsi circa quattro ore prima delle ore 21.30.

E’ stranamente assurdo che in un processo così delicato e così grave dove si decide la sorte di tre giovani vite umane, non si sia fatta chiarezza su questo punto, si sia potuto accettare una così superficiale ed approssimativa perizia di parte del pubblico ministero, senza possibilità che la stessa venisse messa in discussione critica da altra perizia che avrebbe evidenziato le sue incolmabili lacune.

La cosa più grave è che nemmeno altri giudici hanno accettato la riapertura del procedimento in appello per consentire la certezza o la smentita delle conclusioni del perito diparte Dott. _________.

E’ quasi sembrato che, con tutta fretta si voleva chiudere un processo che evidentemente doveva avere questo esito.

Il sottoscritto, non può mai arrendersi di fronte a tale ingiustizia e a tale approssimazionein quanto è in gioco il destino una vita umana che sta nel cuore dei parenti che insieme a lui soffrono ingiustamente per questa ingiusta detenzione.

Già la conclusione del medico legale Dott. _________  relativamente al mezzo produttivo della lesività mortale, è in netto contrasto con le falsità espresse dagli imputati in quanto, rispetto a quello che hanno raccontato, la vittima non è stata attinta da colpi di arma da fuoco come si è voluto sostenere ma con un arma da punta atipica e di grosse dimensioni .

Se noi ricordiamo il racconto degli imputati rei confessi, la morte sarebbe avvenuta a mezzo di colpi di arma da fuoco esplosi dal sottoscritto.

Quindi tutti gli sforzi processuali diretti all’accertamento della morte della vittima per mezzo di arma da fuoco, nonché le dichiarazioni dei testimoni sull’episodio dell’arma e si fa riferimento alle dichiarazioni della _________ secondo la quale l’arma successivamente sarebbe stata prelevata dalla sua casa per il tramite del sottoscritto, non solo non trovano conferma dagli esiti della perizia medico legale ma hanno un influenza negativa sul processo tanto da essere considerate come dichiarazioni false sulle quali si chiede di procedere penalmente.

Ci si chiede come mai gli inquirenti e tutti gli organi preposti alla verifica istruttoria e dibattimentale abbiano insistito nello spendere parole su di un campo (quello delle cause della morte tramite arma da fuoco), se già tale particolare era stato già ampiamente escluso e risolto dal medico legale.

Tutto ciò non sarebbe avvenuto se la certezza del tipo di arma usata dall’aggressore non facesse venire meno la credibilità delle dichiarazioni degli imputati rei confessi.

Non si capisce come mai sebbene dopo le secche smentite, si è sempre voluto far credere che gli imputati, apparentemente rei confessi, avessero ragione e non si è voluto mai uscire a discapito del sottoscritto, da quella pista investigativa che risultava essere già fallimentare ed inattendibile dal primo momento.

La prima smentita quindi si era già consumata in danno del sottoscritto che fino alla fine era sicuro della sua estraneità al fatto e sicuro che più giudizi, avessero fatto luce e giustizia su di una vicenda che faceva acqua da tutte le parti.

Non vi era neccessità impellente della mia deposizione sulla quale i giudici di primo grado hanno polemizzato, peraltro suggerita dai miei legali, perché la mia estraneità era dopo il deposito della perizia, subito chiara ed inconfutabile ed era compito del  Pubblico Ministero, trarre le relative conclusioni, dopo aver compiuto  quelle indagini anche a favore del sottoscritto come impone l’ormai desueto art. 358 c.p.p.,  e che avrebbero da sole fatto evitare un processo inutile e con altre diverse  conclusioni.

E’ inutile che ci si trinceri dietro la mia facoltà di intendere e di volere per spiegare e giustificare senza alcun motivo, il mio assurdo coinvolgimento nella vicenda.

Già da tempo ed in ogni modo la giurisprudenza ha spiegato che il mancato apporto istruttorio delle dichiarazioni dell’indagato non devono e non possono essere elementi negativi dai quali desumere la responsabilità.

Gli inquirenti hanno il compito di verificare e trovare le prove, non spetta sicuramente al sottoscritto dare spiegazioni sul comportamento processuale, né dare elementi di prova su argomenti completamente estranei alla responsabilità del sottoscritto, peraltro non conosciuti.

            Lo stesso Pubblico Ministero nell’esame dibattimentale del 19.10.93 a pagina 48 del proprio consulente di parte, ha focalizzato la inattendibilità e la falsità delle dichiarazioni di un imputato dal momento che chiedeva al consulente Dott. _________, se vi potesse essere almeno un colpo di arma da fuoco tra le tante ferite riscontrate sul cadavere dal momento che uno degli imputati dichiarava insistentemente che la vittima era stata attinta con colpi di arma da  fuoco.

La risposta del consulente era ferma e decisa, nel senso che escludeva la compatibilità delle ferite con quelle provocate da arma da fuoco.

Lo stesso Pubblico Ministero non contento ha provato ad ammettere l’esistenza dell’arma da fuoco usata magari solo per minaccia, ma il Presidente della Corte vista l’inopportunità della domanda e la sua faziosità non ne ha ammesso nemmeno  la risposta.

Tuttavia le varie Corti per dare quel minimo di credibilità ai racconti fallaci dei rei confessi, hanno optato col salomonico gesto di condannare il sottoscritto per il porto dell’arma, facendo riferimento all’assurdo ritrovamento di un bossolo, diversi giorni dopo il primo e decisivo sopralluogo nel quale non si è riusciti a trovare un benchè minimo indizio che facesse presumere l’uso di un arma da sparo.

            Tolto quindi ogni dubbio sulla causa della morte della povera vittima, che già da sola toglie di mezzo il sottoscritto da questa triste vicenda, descritto come esecutore materiale di un omicidio avvenuto per mezzo di una pistola la quale, aveva attinto la vittima oramai accasciata per terra con cinque sei colpi (dichiarazioni di _________  interrogatorio confermato nel verbale del _________ dove già gli venivano contestati dal P.M. le assurdità dei particolari riferiti in ordine all’omicidio che contrastavano nettamente con quanto riscontrato con sopralluogo e con gli accertamenti svolti dal medico legale All.1), resta da sottoporre a questa Ecc.ma Corte che nemmeno l’ora della morte può corrispondere a quella riferita dal consulente di parte Dott. _________  in quanto, lo stesso ci riferisce dall’esame dibattimentale del _________ (all.2), che  egli non aveva verificato l’ora della morte per mezzo di dati scientifici che avrebbero dato un risultato oggettivo, ma secondo il consulente, era stata determinata da lui stesso, analizzando il contenuto gastrico dei residui di cibo che vi erano nello stomaco della vittima anzichè rifarsi a quei parametri messi a disposizione della tecnologia tecnico scientifica per la misurazione della temperatura corporea, unica metodologia per verificare l’ora esatta della morte.

Niente di più assurdo e di più approssimativo, tenuto conto che la verifica dellatemperatura il Dott. _________ l’ha operata sentendo esclusivamente il polso della vittima che peraltro era ancora caldo.

L’esame più attendibile e più oggettivo che viene eseguito su di un cadavere per accertare in che ora lo stesso è morto, è verificare la sua curva termica, oltre a tutta quella serie di esami che sono specificati ed elencati dal nostro perito di parte Dott. _________.

Tale dato non è stato preso nemmeno in considerazione dal consulente del Pubblico Ministero così come lo stesso afferma nel suo esame dibattimentale del _________, con la scusa che egli non aveva strumenti a disposizione (All.3).

Altro punto fondamentale di questa vicenda, è l’alibi messo a disposizione dall’imputato _________, che, anche da solo o unito alle risultanze probatorie che questa Ecc.ma Corte vorrà verificare, smonterebbe il racconto dell’imputato _________ sul piano della credibilità e della partecipazione anche del sottoscritto alle prime fasi della realizzazione del piano omicidiario.

Orbene il _________  che, nella sua ritrattazione, avvenuta come senso di verità e giustizia rispetto a quella deposizione accusatoria avvenuta ed eseguita per ovvi motivi di paura e di opportunità (ricordiamo che più volte era stato riferito al _________  che raccontando il fatto così come suggeritogli dal _________  non avrebbe avuto alcun problema data la sua posizione all’interno dell’auto), raccontava come quel fatidico giorno, l’otto giugno a quell’ora, non si trovava come sostiene il _________  nel luogo del fatto.

Queste importanti rivelazioni ed elementi oggettivi devono sensibilizzare Questa Ecc.maCorte al fine di accettare questa revisione che costituisce il mezzo per fare definitiva chiarezza su questo fatto omicidiario dal quale il  sottoscritto è ampiamente estraneo.

Ciò ridarebbe al sottoscritto fiducia nella giustizia che non si è mai messo in discussione e serenità ad una famiglia che dal primo giorno di questo processo ha perso ingiustamente un figlio che con tutta onestà al momento della verificazione del fatto omicidiario stava già da alcune ore al suo posto di lavoro inconsapevole che in questa vicenda sarebbe stato ingiustamente coinvolto in maniera del tutto inaspettata ed ingiusta.

Certo quindi di un Vostro Ecc.mo accoglimento, si chiede estrema scrupolosità così come Voi sapete operare.

Con la mia più alta considerazione.

Nomino per tale atto l’Avv. _________ del foro di _________  con studio in _________ via _________  già nominato, al quale conferisco ogni più ampio potere espresso dalla legge.

 

_________ lì _________

__________ 

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